ORGANISMO DI MEDIAZIONE MODULISTICA

REGOLAMENTO ( E ALLEGATO A), STATUTO E CODICE ETICO O.M.F. BELLUNO

REGOLAMENTO OMF BELLUNO 2025

ALLEGATO A

 

STATUTO OMF BELLUNO 2025

 

CODICE ETICO E DI CONDOTTA OMF E MEDIATORI 2025

 


PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CONFERITA DALLA PARTE ISTANTE/CONVOCATA

PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE 2025


TARIFFE DI MEDIAZIONE in vigore dal 15.11.2023

È stato pubblicato in G.U. n. 255 del 31/10/2023 il decreto del Ministero della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 riguardante i criteri e le modalità di iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione e nell’elenco degli Enti di formazione e le indennità spettanti agli Organismi (DM_150-2023_GU.pdf).

Ai sensi dell’art. 46 del D.M 150-2023, alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe (in attesa dell’approvazione definitiva da parte del COA di Belluno del nuovo tariffario, si applicherà la nuova tabella A allegata al Dm 150/2023 ai valori minimi (Tabella A), mentre per le domande antecedenti continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già in uso dal nostro Organismo di mediazione.

 

Le principali novità sono le seguenti:

  • Per il primo incontro le parti sono tenute a versare le indennità, che comprendono la somma delle spese di avvio più un acconto delle spese di mediazione;

TARIFFE PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DEMANDATA

TARIFFE PER MEDIAZIONE VOLONTARIA

IBAN DELL’OMF ( IT91E0200811910000101403089 Unicredit Banca Spa – Belluno Martiri)

  • Qualora il procedimento prosegua oltre il primo incontro, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.M. 150-2023, le parti sono tenute a versare le indennità di mediazione secondo la tabella A, detratte le spese di mediazione già versate il primo incontro (art. 28, comma 5).

 

Si ricorda altresì che

  • in caso di conciliazione al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, in conformità alla tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento;
  • in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento;
  • quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
  • Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, che le indennità di mediazione, sono ridotte di un quinto.

Si ricorda, infine, che dal 30 giugno scorso sono entrate in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte dal D.lgs. n. 149/2022 a modifica del D.Lgs. n. 28/2010, le cui novità sono:

  • ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 vengono previste ulteriori materie obbligatorie nelle quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
  • ai sensi dell’art. 8, comma 6 D.Lgs. n. 28/2010 il primo incontro di mediazione è già un incontro di merito (viene eliminato l’incontro programmatico);
  • ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 le parti devono corrispondere all’Organismo, oltre alle spese documentate, anche un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
  • la durata complessiva del procedimento di mediazione non potrà essere superiore a 3 mesi dalla data di deposito dell’istanza, prorogabile per altri 3 mesi;
  • il primo incontro di mediazione dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa richiesta scritta delle parti.

Si comunica che  l’OMF garantisce la lavorazione delle istanze di mediazione depositate,  ma in caso di termini ristretti non è garantita la lavorazione, in ogni caso in base all’art.8 comma 2 del d.lgs n.28/10 al fine di evitare prescrizioni e decadenze, la parte dovrà comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già depositata all’Organismo di Mediazione.

 


DICHIARAZIONE EX ART.137, COMMA 7 C.P.C. (IN VIGORE DAL 28.02.2023, EX D. LGS. N. 149/2022 E D.L. 198/2022)

Si ricorda che, qualora venisse richiesto il servizio notifiche, dovrà essere allegata tra i documenti dell’istanza on line anche la dichiarazione debitamente compilata e firmata digitalmente dall’avvocato di parte istante.

Dichiarazione ex art. 137 comma 7 C.P.C. dal 28.02.2023

 


RIFORMA CARTABIA UNEP BELLUNO

Si allega quanto pervenuto.

riforma Cartabia UNEP BL


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ PER COMUNICAZIONE DELL’INVITO AD ADERIRE ALLE CONTROPARTI IN CASO DI NOTIFICA TRAMITE UNEP DI BELLUNO A CURA DI PARTE ISTANTE

ATTESTAZIONE CONFORMITA 28.07.20


MODULISTICA (LA DOMANDA DI MEDIAZIONE VA DEPOSITATA ONLINE-VEDI ISTANZA MEDIAZIONE ONLINE)

MODULO B DI ADESIONE 2025

MODULO A2 ALTRE PARTI CONVOCATE 2025


MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO

201701311023


DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 6 LUGLIO 2011, N.145

DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 6 luglio 2011, n.145


NUMERI UTILI

Ordine Avvocati di Belluno

ACCESSO AREA RISERVATA
AVVOCATI DISPONIBILI ALL'AUTENTICA FIRME OPERAZIONI ELETTORALI
Modulistica