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  2. ISTANZA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

ISTANZA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In allegato il modulo per inoltrare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, richiesta di esperire tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 13 e 29 della Legge Professionale n. 247/2012.

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Art. 13 comma 9 Legge Professionale Forense n. 247/2012

Conferimento dell’incarico e compenso

Comma 9 “In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata“.

Art. 29 lett. O) Legge Professionale Forense n. 247/2012

Compiti e prerogative del Consiglio

Il Consiglio

lett. O “interviene, su richiesta anche di una sola parte nelle contestazioni insorte tra gli Iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula”.

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N.B. La richiesta di tentativo di conciliazione NON è una segnalazione/esposto disciplinare, non deve pertanto riportare opinioni personali ma soltanto una sintesi (anche documentata) dell’operato dell’Avvocato.

 

MODULO ISTANZA tentativo di conciliazione

NUMERI UTILI

Ordine Avvocati di Belluno

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