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NUOVE TARIFFE DI MEDIAZIONE in vigore dal 15.11.2023

È stato pubblicato in G.U. n. 255 del 31/10/2023 il decreto del Ministero della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 riguardante i criteri e le modalità di iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione e nell’elenco degli Enti di formazione e le indennità spettanti agli Organismi (DM_150-2023_GU.pdf).

Ai sensi dell’art. 46 del D.M 150-2023, alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe (in attesa dell’approvazione definitiva da parte del COA di Belluno del nuovo tariffario, si applicherà la nuova tabella A allegata al Dm 150/2023 ai valori minimi (Tabella A), mentre per le domande antecedenti continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già in uso dal nostro Organismo di mediazione.

 

Le principali novità sono le seguenti:

  • Per il primo incontro le parti sono tenute a versare le indennità, che comprendono la somma delle spese di avvio più un acconto delle spese di mediazione;

TARIFFE PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DEMANDATA

TARIFFE PER MEDIAZIONE VOLONTARIA

IBAN DELL’OMF ( IT91E0200811910000101403089 Unicredit Banca Spa – Belluno Martiri)

  • Qualora il procedimento prosegua oltre il primo incontro, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.M. 150-2023, le parti sono tenute a versare le indennità di mediazione secondo la tabella A, detratte le spese di mediazione già versate il primo incontro (art. 28, comma 5).

 

Si ricorda altresì che

  • in caso di conciliazione al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, in conformità alla tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento;
  • in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento;
  • quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
  • Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, che le indennità di mediazione, sono ridotte di un quinto.

Si ricorda, infine, che dal 30 giugno scorso sono entrate in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte dal D.lgs. n. 149/2022 a modifica del D.Lgs. n. 28/2010, le cui novità sono:

  • ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 vengono previste ulteriori materie obbligatorie nelle quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
  • ai sensi dell’art. 8, comma 6 D.Lgs. n. 28/2010 il primo incontro di mediazione è già un incontro di merito (viene eliminato l’incontro programmatico);
  • ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 le parti devono corrispondere all’Organismo, oltre alle spese documentate, anche un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
  • la durata complessiva del procedimento di mediazione non potrà essere superiore a 3 mesi dalla data di deposito dell’istanza, prorogabile per altri 3 mesi;
  • il primo incontro di mediazione dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa richiesta scritta delle parti.

 

 

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