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Informazioni Generali
Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante l’intervento dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione (legge n. 134/2001) è ora disciplinato dal DPR 30.05.2002 n.115 (artt.76 e ss.).
Il limite di reddito di cui all’art.76 D.P.R. n.115/02 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è attualmente di € € 12.838,01.
– Per l’ammissione al gratuito patrocinio in materia civile è necessario far pervenire alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati competente, il modulo prestampato, reperibile presso la Segreteria stessa, compilato in ogni sua parte.
-Gli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia CIVILE , in materia PENALE, in materia AMMINISTRATIVA, in materia TRIBUTARIA sono disponibili nella sezione modulistica. Una volta effettuata la scelta del legale tra i nominativi indicati apporre il nome dell’avvocato difensore nella domanda di ammissione.
– Per l’ammissione al gratuito patrocinio in materia penale, la domanda sarà inoltrata direttamente dall’Avvocato designato al Giudice competente.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER CAUSE AMMINISTRATIVE
Presso ogni T.A.R. è isttuita un’apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per le cause amministrative.
NUMERI UTILI
Ordine Avvocati di Belluno
- T 0437 948137
- F 0437 958828
- @ info@ordineavvocatibelluno.com
- PEC: ord.belluno@cert.legalmail.it